Statuto

Art. 1 È costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/2017 una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata:
"IMPRESA SOCIALE VERA COGHI S.R.L."
Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.

Art. 2 La società impresa sociale ha sede in MORTARA.
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3 La durata della società impresa sociale è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 La società impresa sociale esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Essa, in particolare, ha ad oggetto:
  • interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria;
  • interventi per servizi sociali, quali le locazioni di alloggi sociali e la beneficenza a favore di soggetti svantaggiati;
  • iniziative culturali in ambito letterario e artistico, organizzando eventi, incontri letterari, mostre nel Castello Isimbardi di Castello D'Agogna;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  • ricerca scientifica in ambito ambientale e di particolare interesse sociale;
  • l'organizzazione e gestione, nell’ambito culturale e artistico, di attività di piccolo turismo e accoglienza di enteresse sociale, culturale e promozione del territorio.
Ai fini del conseguimento dello scopo sociale:
  • la società impresa sociale potrà realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso lo strumento del crowdfunding;
  • la società impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune.

Art. 5 La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società.
Essa, tuttavia, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; essa, inoltre, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 6 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) dell'art.3 del D.Lgs.112/2017. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dalla società;
  • la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per lo distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) dell'art.3 del D.Lgs.112/2017;
  • l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per lo società o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla società;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7 Il capitale sociale è pari ad Euro 98.800,00 (novantottomilaottocento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C. Art. 8. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti infruttiferi senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 9 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10 L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Art. 11 Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dalla legge. Il recesso, ove intervenuto, deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all' art. 2437 -bis cod. civ. Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione posseduta dal socio. L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione. Il socio escluso può investire l'organo. d amministrazione in relazione al provvedimento di esclusione.

Art. 12 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Sono riservate alla competenza dei soci:
  • l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  • la nomina e la revoca degli amministratori;
  • l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
  • le modificazioni dell'atto costitutivo;
  • la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  • la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 
  • le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.
Le decisioni dei soci possono essere adottate:
  • a) con deliberazione assembleare;
  • b) mediante consultazione scritta;
  • c) sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.
Nell'ipotesi sub a) si applica quanto previsto dal successivo art.13.
Nelle ipotesi sub. b) e c) le decisioni dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.
I documenti, sottoscritti dai soci, attraverso i quali avviene la consultazione o da cui risulta il consenso dei soci possono essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica. Da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, in ogni caso, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Chi riveste la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.13 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:
a) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale;
b) l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.
c) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o di un altro stato membro dell'Unione Europea;
d) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo. L'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese, al domicilio risultante ai sensi del successivo art. 26; in caso di invio a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere inviato al recapito espressamente comunicato ai sensi del successivo art. 26. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio;
e) In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che sono stati informati tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento;
f) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
g) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
h) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti;
i) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
  • della votazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 14 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: Costituiscono requisiti di onorabilità:
  • la non ricorrenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  • la mancata sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • l'assenza di condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • l'assenza di condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Costituisce requisito di professionalità aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
  • accertata esperienza nelle attività gestionali di imprese pubbliche o private;
  • aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società
  • aver svolto funzioni istituzionali pubbliche per un periodo superiore a venti anni;
  • aver svolto attività professionali almeno ventennale nell’ambito della professione degli ingegneri e architetti, dei dottori commercialisti, degli avvocati e delle professioni medico- sanitarie.
Costituisce requisito di indipendenza:
  • non ricoprire la carica di amministratore o componente dell'organo di controllo in altre società imprese sociali.
  • insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. 
Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali. Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Art. 15 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
  • da un amministratore unico;
  • da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475, comma quinto C.C. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno uno solo dei consiglieri decade l'intero consiglio. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art.16 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura non superiore a quella stabilita per gli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Art. 17 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, assunta con qualsiasi forma, nel rispetto delle forme di legge.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C. on possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C.
Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art.18 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art.19 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli perché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno e la legge e/o lo statuto lo ritengano necessario, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, anche per audio o video conferenza, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20 La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.112. I sindaci devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo D.gs.112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

Art. 21 L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L’approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora, a giudizio dell’Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società. L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese. Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

Art. 22 Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività della società sono garantite forme di coinvolgimento tali da consentir loro, anche mediante la partecipazione, anche tramite rappresentanti, all’assemblea dei soci, di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi. Con apposito regolamento dovranno essere previste le specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

Art. 23 È ammessa la prestazione di attività di volontariato. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non potrà essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. I volontari sono iscritti in apposito registro. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24 La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all' articolo 15, comma 3 D.Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Art. 25 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni,

Art.26 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

Art.27 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.